Regolamento

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina gli scopi statutari e il funzionamento dell’Ente Bilaterale Casaf della Provincia di Bergamo in attuazione del CCNL degli operai agricoli e florovivaisti e del Contratto Provinciale di Lavoro , di seguito CPL, vigenti.

ART. 2 REQUISITI E OBBLIGATORIETA’ DI ISCRIZIONE

Le Aziende destinatarie, che applicano il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e che operano nella Provincia di Bergamo, sono tenute a riconoscere integralmente il contributo contrattuale nella modalità e misura secondo quanto previsto dal CPL vigente

ART.3 PRESTAZIONI RICONOSCIUTE

1) INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO DI MALATTIA

In aggiunta al trattamento di legge, il lavoratore ha diritto ad un’indennità integrativa per i periodi di malattia, che gli verrà corrisposta dall’Ente Bilaterale Casaf della Provincia di Bergamo.

Per i periodi di malattia degli operai a tempo indeterminato:

–  per i primi tre giorni l’80% della retribuzione media giornaliera del mese precedente;

– dal 4°al 20°giorno: fino all’85% della retribuzione media giornaliera del mese precedente;

– dal 21° al 180°giorno: fino al 100% della retribuzione media giornaliera del mese precedente.

Per i periodi di malattia degli operai a tempo determinato:

–  per i primi tre giorni l’80% del salario medio convenzionale;

– dal 4° al 20°giorno, per tutte le giornate retribuite dall’INPS nell’anno di riferimento: fino all’85% del salario medio convenzionale;

– dal 21° al 180° giorno, per tutte le giornate retribuite dall’INPS nell’anno di riferimento: fino al 100% del salario medio convenzionale.

2) INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO DI INFORTUNIO

In aggiunta al trattamento di legge, il lavoratore ha diritto ad un’indennita’ integrativa per i periodi di infortunio, che gli verrà corrisposta dall’Ente Bilaterale Casaf della Provincia di Bergamo.

Per i periodi di infortunio degli operai a tempo indeterminato:

– dopo il giorno in cui avviene l’infortunio (pagato dal datore di lavoro), per i primi tre giorni il 100% della retribuzione media giornaliera del mese precedente;

– dal 4°giorno al 365°giorno: fino al 100% della retribuzione media giornaliera del mese precedente.
Per i periodi di infortunio degli operai a tempo determinato:

– dopo il giorno in cui avviene l’infortunio (pagato dal datore di lavoro), per i primi tre giorni il 100% del salario medio convenzionale;

– dal 4°giorno in poi e per tutte le giornate retribuite dall’INAIL nell’anno di riferimento: fino al 100% del salario medio convenzionale.

3) RICOVERO PER MALATTIA

In caso di ricovero ospedaliero, per periodi di malattia:

a) al lavoratore con familiari a carico:

– integra fino all’80% del salario del mese precedente per gli operai a tempo indeterminato;

– integra fino all’80% del salario medio convenzionale per i lavoratori a tempo determinato.

b) al lavoratore senza familiari a carico:

– integra fino ai 2/5 dell’80% del salario del mese precedente per gli operai a tempo indeterminato;

– integra fino ai 2/5 dell’80% del salario medio convenzionale per i lavoratori a tempo determinato.

4) RICOVERO PER INFORTUNIO

In caso di ricovero ospedaliero, per periodi di infortunio:

a) al lavoratore con familiari a carico:

– integra fino al 100% del salario del mese precedente per gli operai a tempo indeterminato;

– integra fino al 100% del salario medio convenzionale per i lavoratori a tempo determinato.

b) al lavoratore senza familiari a carico:

– integra fino ai 2/5 del 100% del salario del mese precedente per gli operai a tempo indeterminato e determinato.

L’ Ente Bilaterale Casaf della Provincia di Bergamo riconosce al lavoratore apprendista un’integrazione pari a quella stabilita per i lavoratori a tempo indeterminato e determinato, cosi’ come previsto dalle norme di leggi vigenti.

5) INTEGRAZIONE MATERNITA’

Gli eventi di maternita’ obbligatoria sono integrati da parte dell’Ente Bilaterale Casaf della Provincia di Bergamo  nella misura del 20%, per il periodo di maternita’ obbligatoria.

Gli eventi inerenti la maternita’ anticipata e posticipata, disposti su indicazione della locale Direzione Territoriale del Lavoro, saranno integrati al 100% dell’indennità prevista dalle norme di leggi vigenti.

Maternità Anticipata

L’ erogazione decorre dalla data di interdizione dall’attività lavorativa fino all’ingresso in maternità obbligatoria ed avviene previa presentazione all’Ente Bilaterale Casaf della Provincia di Bergamo della copia del documento di interdizione all’attività lavorativa, rilasciata dalla locale Direzione Territoriale del Lavoro e dei dati salariali di competenza.

Maternità Obbligatoria

L’ erogazione decorre dall’ingresso in maternità obbligatoria per un massimo di 150 giorni ed avviene previa presentazione all’Ente Bilaterale Casaf della Provincia di Bergamo della copia della domanda di maternità obbligatoria, corredata dall’autocertificazione dello stato di famiglia, dal codice fiscale del neonato e dai dati salariali di competenza.

Maternità posticipata

L’ erogazione decorre dalla fine della maternità obbligatoria al 7° mese di vita del neonato, per un massimo di 120 giorni ed avviene previa presentazione all’Ente Bilaterale Casaf della Provincia di Bergamo della copia del documento di interdizione all’attività lavorativa, rilasciata dalla locale Direzione Territoriale del Lavoro e dei dati salariali di competenza.

ART. 4 MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

All’atto dell’insorgenza dell’evento, l’operaio agricolo o florovivaista, nel provvedere alla consegna della certificazione alla propria azienda ed alla sede INPS di riferimento, provvederà a recapitare all’Ente Bilaterale Casaf della Provincia di Bergamo:

• copia visibile del certificato di malattia o di maternità o numero di protocollo del certificato telematico rilasciato dal medico curante;

• copia della retribuzione del mese precedente l’insorgenza dell’evento compilando un apposito modulo contenente:

• i propri dati anagrafici;

• i dati dell’azienda in cui si lavora;

• la propria residenza dove far pervenire l’assegno integrativo.

All’atto della ricezione della suddetta documentazione l’Ente Bilaterale Casaf della Provincia di Bergamo è in grado di calcolare l’entità della prestazione a carico dello stesso Ente, provvedendo alla liquidazione indipendentemente dai tempi dell’istituto previdenziale di competenza (locale sede INPS).

Per le integrazioni riferite agli eventi infortunistici, non essendone preventivamente diagnosticabile la prognosi, l’Ente Bilaterale Casaf della Provincia di Bergamo continuerà ad erogare le prestazioni di propria competenza all’indomani della consegna della copia del Prospetto INAIL di liquidazione indennità e rimborso spese.

ART. 5 FONDO DI SOLIDARIETÀ PROVINCIALE

Il “Fondo di solidarietà provinciale” ha lo scopo di effettuare solidarietà tra i salariati che prestano il  proprio lavoro presso le Aziende operanti nella provincia, che hanno gravi problemi personali e/o familiari.

Il Comitato di gestione dell’Ente Bilaterale Casaf della Provincia di Bergamo, che stabilisce annualmente l’importo, definisce – in base alle richieste pervenute – l’entità dell’aiuto da riconoscere ad ogni singolo dipendente.

ART. 6 TITOLARITA’ DELLE PRESTAZIONI

I lavoratori possono usufruire delle prestazioni purchè le Aziende per le quali i primi prestano la propria attività, siano in regola con l’applicazione integrale del CCNL e del CPL vigenti e che abbiano regolarmente versato la contribuzione prevista all’Ente Bilaterale Casaf della Provincia di Bergamo.

In mancanza di tale versamento l’Ente Bilaterale Casaf della Provincia di Bergamo considererà le prestazioni sospese e provvederà ad inviare comunicazione formale all’Azienda del mancato pagamento e delle modalità per sanare la propria posizione.

ART. 7 CRITERI PER LA NOMINA DI PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

All’interno del Comitato di Gestione, vengono nominati nel mese di novembre di ogni anno, mediante delibera, il Presidente ed il Vice Presidente dell’Ente Bilaterale Casaf della Provincia di Bergamo, a rotazione ed in alternativa dalle Organizzazioni dei Lavoratori e dei Datori di Lavoro, come da allegato A).

ART. 9 R.L.S.T.

In coerenza con la finalità espressa dallo Statuto dell’Ente Bilaterale Casaf della Provincia di Bergamo di promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e secondo quanto previsto dal CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e CPL vigenti, e ai sensi del D.Lgs. n. 9 aprile 2008 n. 81 e D.M. 16/01/1997, si prevede che all’interno dell’Ente Bilaterale Casaf della Provincia di Bergamo vengano istituite le figure dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.

ART. 9 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento può essere modificato previa delibera del Comitato di Gestione dell’Ente Bilaterale Casaf della Provincia di Bergamo.

Bergamo,


CONFAGRICOLTURA BERGAMO

Aldo Marcassoli


FAI CISL BERGAMO

Gianluigi Bramaschi


COLDIRETTI BERGAMO

Gualtiero Baresi


FLAI CGIL BERGAMO

Francesca Seghezzi


CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALTA LOMBARDIA

Enrico Ferrario


UILA UIL BERGAMO

Rossella Valente